Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli
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Il primo comma dell'articolo 42 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente: « Ciascun Consiglio provinciale è
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-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento
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Il secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente: « Nei primi trenta mesi di attività
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L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente: « Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni. La
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Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sono sostituiti dai seguenti: « Il